Statuto
“Fondazione I.S.A.H. Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe -– Ente del Terzo Settore”
Premessa
L’ISAH derivava dall’Istituto dei Sordomuti di Imperia venne fondato su proposta dello Scolopio Padre Gio Batta De Negri, che ne fu il primo Direttore, e a cura precipua del Cav. Don Gio Batta Belgrano, Prevosto di Oneglia, Consigliere comunale e Presidente della Congregazione di carità – nell’anno 1852, dal Comune di Oneglia, che lo provvide con una annualità di £ 500, fino a che nell’anno 1890, essendo prima stato ospite del Collegio cittadino “Ulisse Calvi” delle scuole pie, fu collocato nell’attuale sede, costruita dopo il terremoto con favore del Governo a prevalenti spese del Comune. Fu eretto in Ente Morale con R. Decreto del 20 giugno 1852. L’Istituto mutò il nome in quello di “ISAH, Centro di riabilitazione polivalente”, con modifica statutaria approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 512 dell’11 maggio 2001”.
La Casa di Riposo San Giuseppe” di Dolcedo era esistente ab immemorabile e nel passato denominata anche “Ospedale San Giuseppe di Dolcedo” ovvero “Ospedale Civile di Dolcedo”, con sede in Dolcedo (IM), Piazza Airenti, 4.
Titolo 1 – Denominazione/Sede legale
Art. 1
1.1. E’ esistente ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una Fondazione di partecipazione ex IPAB avente la seguente denominazione: “Fondazione I.S.A.H. Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe – Ente del Terzo Settore” conformemente alle procedure di trasformazione dettate dalla Legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 e s.m., dalla legge n. 328/2000 e, per quanto applicabile, dal d. lgs. n. 207/2001.
1.2. La Fondazione ha l’obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di “ISAH – ETS”.
1.3. La Fondazione trae origini dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ISAH Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe” e proviene dalla fusione delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: l’“ISAH – Centro di Riabilitazione Polivalente” con sede in Imperia, e la “Casa di Riposo San Giuseppe” di Dolcedo, esistente ab immemorabile e nel passato denominata anche “Ospedale San Giuseppe di Dolcedo” ovvero “Ospedale Civile di Dolcedo”, con sede in Dolcedo (IM), Piazza Airenti, 4.
Art. 2
2.1. La Fondazione ha la propria sede legale in Piazzetta G. B. De Negri 4 ad Imperia in Provincia di Imperia e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L’Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi secondarie.
Titolo II – Scopi, attività e mezzi
Art. 3
3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 D.Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
3.2. In particolare, la Fondazione offre interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali nei confronti di persone anziane e disabili, con particolare attenzione alla non autosufficienza.
3.3. La Fondazione realizza inoltre forme di prevenzione, cura e riabilitazione sanitaria ed integrazione sociale per portatori di disabilità psichiche, fisiche e/o sensoriali, disturbati psichici e minori a rischio. A tal fine effettua prestazioni sanitarie e riabilitative, sociali, assistenziali ed assicura, con servizi residenziali, ai casi di inadeguatezza familiare grave, anche soluzioni abitative ad impronta familiare, alternative a forme istituzionali tradizionali. La Fondazione gestisce strutture per anziani, sia residenziali che diurne, nonché svolge attività domiciliari a favore degli stessi.
3.4. La Fondazione provvede all’inserimento scolastico degli utenti in età scolare nelle scuole pubbliche e/o private parificate; promuove ed attiva situazioni di formazione professionale e di inserimento lavorativo per gli utenti del Centro di Riabilitazione tenuto conto delle specifiche situazioni degli stessi. Nell’avviamento alla formazione professionale ed al lavoro si tiene conto, in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.
3.5. La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica; sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno economico.
3.6. La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.
3.7. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione. 3.8. Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari, i quali devono essere iscritti in un apposito registro.
Art. 4
4.1. La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
4.2. La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.
4.3. La Fondazione garantisce agli utenti il pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale. All’interno dei servizi socio-sanitari residenziali è garantita l’assistenza religiosa secondo le modalità da concordare, per i cattolici, con l’Ordinario Diocesano. Per le altre fedi religiose si rimanda alla Carta dei Diritti, da adottarsi con apposito regolamento.
4.4. La Fondazione promuove la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e svolge attività di formazione sulle tematiche della disabilità e della non autosufficienza.
4.5. Può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4.6. La Fondazione promuove ed organizza manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori dei settori della sua attività ed il pubblico;
4.7. Può svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della fondazione;
4.8. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 5
5.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dai conferimenti patrimoniali dei Fondatori;
– da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
– dalle elargizioni, lasciti e donazioni in beni mobili ed immobili disposti da enti pubblici o da privati con espressa destinazione ad incrementarlo;
– dagli accontamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all’incremento di patrimonio.
5.2. L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. In ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5.3. E’ costituito, a garanzia di terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente almeno al 30%dell’importo costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato.
5.4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 6
6.1. Per le attività relative al funzionamento della Fondazione è costituito il Fondo di gestione in cui confluiscono i redditi del patrimonio, i proventi delle attività, le sovvenzioni, eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie nonché qualsiasi entrata economico – finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.
Titolo III – Organi amministrativi dell’Ente
Art. 7
7.1. Sono organi della Fondazione:
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente della Fondazione;
• l’Assemblea dei Benefattori
• l’Organo di Controllo e/o il Revisore legale dei conti
Art. 8
8.1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui:
o due membri nominati dal Comune di Imperia
o un membro nominato dal Comune di Dolcedo
o due membri nominati dall’Assemblea dei Benefattori
o un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente
o un membro nominato dalla diocesi di Albenga – Imperia
8.2. I consiglieri nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla nomina in surroga. I Consiglieri nominati successivamente all’insediamento del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del collegio.
Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima riunione, al suo interno, un Presidente tra i membri nominati dal comune di Imperia. Assume la carica di Vice Presidente il componente del Consiglio nominato dal Comune di Dolcedo.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare una indennità di carica a favore del Presidente e del Vice Presidente, un gettone di presenza a favore degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, e/o un rimborso delle spese sostenute in ragione dell’Ufficio e documentate, il tutto in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati e delle responsabilità assunte, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 9
9.1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare il Consiglio:
predispone e approva il Bilancio consuntivo annuale di esercizio, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione, nei termini previsti dalla legge;
approva il bilancio sociale, qualora previsto dalla legge;
delibera le modifiche dello Statuto;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività della Fondazione;
adotta il Regolamento dell’Assemblea di cui all’art. 13;
nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio;
nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
nomina l’Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti;
documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017.
Per le delibere che riguardano la modifica dello statuto, le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.
Altresì per le delibere che riguardano la dismissione di beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.
Art. 10
10.1. Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l’ordine del giorno e consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima dell’adunanza.
Il consiglio è convocato in caso di urgenza con preavviso di almeno di 48 ore. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
10.2. Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri e con la delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire il Direttore Generale, i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.
Art. 11
11.1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l’attività della Fondazione.
11.2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne determina l’ordine del giorno, cura l’effettiva esecuzione delle delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
11.3. Il Presidente esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso d’urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.
11.4. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
11.5. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.
Art. 12
12.1. Il Vice Presidente assume i compiti del Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente.
12.2. Il consigliere più anziano, per data di nomina, assume le funzioni del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui questi ultimi fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitarle.
Art. 13
13.1 L’Assemblea dei benefattori è composta dai soggetti, iscritti nell’apposito registro dal Consiglio di Amministrazione, che sono in possesso delle seguenti caratteristiche:
o istituti e privati cittadini che provvedono con legati, lasciti donazioni ed erogazioni liberali in favore della fondazione, per un valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila)
o Coloro che sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero degli enti da cui la stessa ha avuto origine nei dieci anni precedenti alla data di costituzione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione.
13.2 L’Assemblea nomina due consiglieri di amministrazione tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale in materia sanitaria e sociosanitaria in relazione a persone disabili, anziani non autosufficienti ovvero esperienza pluriennale in campo gestionale ed economico di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali ovvero che sono in possesso di una qualifica professionale inerente alle attività svolte dalla Fondazione.
13.3 L’Assemblea formula pareri consultivi non vincolanti in ordine all’attività della fondazione, sottoposti dal Consiglio di Amministrazione e deve esprimere parere consultivo non vincolante sulle modifiche dello statuto.
13.4 Il Regolamento dell’Assemblea stabilisce modalità e forme per l’iscrizione al Registro e disciplina il funzionamento dell’Assemblea.
13.5 I membri dell’Assemblea dei benefattori hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti all’art. 15 del D.Lgs. 117/2017 mediante richiesta scritta al Presidente.
Art. 14
14.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l’Organo di controllo, che può essere anche monocratico. Al componente dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
14.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
14.3 L’Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 co. 1, può esercitare la revisione legale dei conti, in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
14.4 L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
14.5 L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Allo stesso può spettare un’indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15
15.1. Al superamento delle soglie previste dall’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico; esso viene nominato tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.
15.2. Esso dura in carica per tre esercizi sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre esercizi sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.
15.3. Allo stesso può spettare un’indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.
15.4. Il Revisore Legale deve vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.
15.5. Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione.
Titolo IV – Amministrazione e norme generali
Art. 16
16.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base dei seguenti requisiti minimi:
– esperienza quinquennale di gestione di strutture o servizi operanti nella riabilitazione dei disabili e nell’assistenza agli anziani che abbiano avuto un fatturato medio nel quinquennio almeno analogo a quello delle Fondazione nell’esercizio precedente a quello della nomina.
– limitatamente all’ipotesi di nomina di dipendente della Fondazione: esperienza, nel triennio precedente la nomina, come responsabile di settore, inquadrato nella categoria apicale presente nell’azienda ovvero che abbia assunto analogo incarico negli enti da cui la Fondazione trae origine. Nel caso di dipendente con qualifica dirigenziale si richiede esperienza biennale.
16.2. Il Direttore Generale è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.
E’ responsabile del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione. Provvede all’organizzazione e gestione del personale e all’utilizzazione delle risorse finanziarie affidategli. Agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all’efficienza e all’economicità della gestione.
16.3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno. Il Consiglio di Amministrazione che lo nomina definisce le clausole contrattuali tra cui anche la durata e l’ammontare della retribuzione.
La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti della Fondazione il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
16.4. Il Direttore può essere revocato dal suo incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, in caso di gravi violazioni di legge o del mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.
Art. 17
17.1. L’ordinamento, la gestione e l’organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
17.2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.
Art. 18
18.1. La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili in conformità a quanto disposto dalla legge.
Art. 19
19.1. La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti.
Titolo V – Bilancio, trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura
Art. 20
20.1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
20.2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio, relativo all’anno precedente, che dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi di legge.
20.3. È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, benefattori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi espressamente previste dall’art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.
20.4. La fondazione, ai sensi di legge, è tenuta a comunicare alla Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata.
Art. 21
21.1. Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale, secondo le linee guida, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità, in conformità alle disposizioni di legge.
Art. 22
22.1. In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di sua estinzione, per qualunque causa, l’Ente, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti di Terzo settore che saranno individuati dal Consiglio di amministrazione.
Art. 23
23.1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.
Firmato: Stefano Pugi
FRANCO AMADEO Notaio.
verbale di Consiglio di Amministrazione del 19/11/2024 redatto dal Notaio Franco Amadeo di Imperia repertorio 160350 n. raccolta 51151 registrato Ufficio del registro di Imperia il 02/12/2024 n. 3366/IT
ASSEMBLEA DEI BENEFATTORI DELLA FONDAZIONE ISAH
REGOLAMENTO
Art. 1 – Composizione dell’assemblea
L’assemblea dei benefattori è composta da:
- Istituti e privati cittadini che provvedono con legati, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali a favore della Fondazione per un importo superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila)
- Coloro che sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero degli enti da cui la stessa ha avuto origine, nei dieci anni precedenti alla data di costituzione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione.
Dei componenti dell’assemblea dei benefattori è tenuto a cura della Fondazione un apposito registro che viene aggiornato annualmente.
Art. 2 – Convocazione dell’assemblea
- L’assemblea dei Benefattori è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amministrazione più anziano di età, prima dell’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo, ogni qualvolta il Presidente della Fondazione e/ o il Consiglio di Amministrazione decida di convocarla e quando ne facciano richiesta motivata e per iscritto almeno la metà dei suoi componenti. L’assemblea formula pareri consultivi non vincolanti in ordine all’attività della Fondazione.
- L’assemblea è convocata per l’elezione di due membri del Consiglio di Amministrazione;
- L’assemblea è convocata per l’espressione di parere consultivo e non vincolante in ordine alle modifiche statutarie.
- L’assemblea è convocata di norma presso la sede della Fondazione.
- L’assemblea viene convocata mediante avviso, comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell’assemblea. Detto avviso deve indicare: – Il luogo in cui si svolge l’assemblea; – La data e l’ora di convocazione dell’assemblea; – Le materie poste all’ordine del giorno.
- Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione nel caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita.
- L’assemblea in seconda convocazione deve svolgersi in un momento successivo rispetto alla prima e comunque entro tre giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.
Art. 3 – Determinazione dei quorum assembleari
1. L’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione il quorum è valido se sono presenti tanti componenti tali da esprimere almeno un quarto dei voti.
2. L’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve eventuali disposizioni particolari previste per la designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 13 dello Statuto e al successivo articolo 5 del presente regolamento.
3. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all’inizio dell’assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell’assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.
Art. 4 – Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare
- Possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- A ciascun componente l’assemblea spetta un voto ad eccezione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione che sono disciplinate dal successivo articolo 5).
Art. 5 – Procedura di votazione dei due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione espressione dell’Assemblea
- Il Presidente provvede prima dell’inizio della seduta a compilare un elenco degli aventi diritto al voto attribuendo ad ogni elettore un numero di punti voto ottenuto con i seguenti criteri:
- Benefattori che hanno versato nel decennio precedente da 50.000 a 100.000 euro: punti 1
- Benefattori che hanno versato nel decennio precedente da 100.000 a 200.000 euro: punti 2
- Benefattori che hanno versato nel decennio precedente oltre 200.000 euro: punti 3
- Benefattori che sono stati componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione nei dieci anni precedenti alla data di costituzione dell’ultimo consiglio di amministrazione per una durata uguale o inferiore ad un mandato quinquennale: punti 1
- Benefattori che sono stati componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione nei dieci anni precedenti alla data di costituzione dell’ultimo consiglio di amministrazione per una durata superiore a cinque anni: punti 2;
- Benefattori che hanno versato somme di denaro eccedenti 50.000,00 (cinquantamila) euro in periodi antecedenti all’ultimo decennio: punti 1
- Tutti i soggetti ammessi alla votazione hanno diritto di comunicare, entro l’inizio delle votazioni, il nominativo di due candidati. I candidati, a norma dello Statuto delle Fondazione, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti tre requisiti:
- esperienza pluriennale in materia sanitaria e sociosanitaria in relazione a persone disabili, anziani non autosufficienti;
- Aver maturato esperienza pluriennale in campo gestionale ed economico di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- Essere in possesso di una qualifica professionale inerente alle attività svolte dalla Fondazione
- Il Presidente, sulla base delle designazioni correttamente ricevute, compila la lista dei candidati; la votazione avviene mediante l’attribuzione a ciascuno di tante schede quanti i voti che può esprimere (ad esempio un benefattore che abbia versato più di duecentomila euro saranno consegnate tre schede. Ciascuno ha diritto di esprimere su ogni scheda ricevuta massimo due preferenze. Al termine della votazione il Presidente compila l’elenco dei candidati in ordine decrescente di voti; risulterà eletto/a chi avrà ricevuto più voti. A parità di voti la preferenza andrà al più anziano di età anagrafica ed in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. La lista rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dello stesso.
Art. 6 – Presidente e segretario dell’assemblea. Verbalizzazione
1. L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere di amministrazione anziano.
2. Il segretario della Fondazione funge anche da segretario dell’assemblea. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ove previsti, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio; il verbale vale a tutti gli effetti previsti dallo Statuto.
6. Il verbale deve indicare: a) La data dell’assemblea; b) L’identità dei partecipanti e la loro qualifica; c) L’ordine del giorno delle materie da trattare e l’oggetto delle deliberazioni poste in votazione; d) Le modalità e i risultati delle votazioni; e) L’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti; f) Su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
7. A cura del Presidente della Fondazione deve essere tenuto il Libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Il Libro, tenuto senza formalità, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da parte dell’Organo di Controllo.
Art. 7 – Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori
L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ISAH n. 39 in data 19/11/2024